Ciclicamente esce su un quotidiano la solita litania sulle bellezze della preintesa. Anche oggi il ciclo è arrivato a compimento e puntuale è arrivato il ricordo funebre.
Con questo “coccodrillo” viene evidenziato questo: l’atto unilaterale, spacciato da Nieri e Marino non era così meraviglioso così come volevano presentarlo alla stessa stampa che oggi ne canta il de profundis.
Di più.
La stessa stampa scrive che una sua immediata modifica avrebbe posto in salvo il “tesoretto”.
Inconsapevolmente rafforza ancora una volta la scelta fatta dai dipendenti di rifiutare un prelievo forzoso sulle risorse a loro disposizione invece di procedere recuperando altrove i danari.
Eh si perchè bisognerebbe andarsi a leggere le norme che qui, comodamente, riportiamo:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68
Art. 4 Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi. 1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle gia' previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale. 2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonche' di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato ne' il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi ne' il riconoscimento giudiziale della responsabilita' erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Quindi, se ancora non si è ben capito, i soldi li devono trovare altrove e non prendendoli, col consenso dei sindacati, dalle tasche dei dipendenti.
In ultimo, poniamo una semplice domanda a cui ancora nessuno ha osato dare una risposta: chi ha certificato il non rispetto dei vincoli della contrattazione?
Al momento solo gli ispettori del MEF? Aspettiamo allora un qualsiasi atto formale che sia contestabile in tribunale dai lavoratori (dove le legnate sui denti negli ultimi tempi non si sono risparmiate per il comune), perchè, al momento, “ve la sete sonata e cantata da soli”!
Anche lo stesso Comune chiede oggi di rifare i conti, prima o poi si accorgerà che sono tutti sballati?
Suggeriamo una inchiesta giornalistica su quante osservazioni di questi preziosi osservatori e dirette ai dirigenti capitolini siano state realmente osservate. Restiamo ad osservare se accadrà…
Con osservanza.